CALENDARIO IN PROGRAMMAZIONE
Il volume, seppur oggetto di studio teorico-dommatico pubblicato nella collana della Fondazione Piero Calamandrei dell’Università di Firenze, ha avuto, visto il tema che tratta, diffusione tra i pratici, ed è da tempo esaurito.
Il tema delle spese giudiziali civili viene affrontato, così come si legge nell’introduzione, sotto il più generale aspetto del “costo del processo”, che “rappresenta uno dei problemi non secondari del generale insuccesso della tutela giurisdizionale civile”, poiché le spese di giustizia, sempre più elevate, creano “un ambito ove, di fatto, la tutela dei diritti non esiste più. E questo ambito comprende tutte le controversie di minor valore, ove il rapporto tra spesa e (presunti e sperati) benefici si fa maggiormente sentire, e tutte le controversie aventi ad oggetto diritti di soggetti meno abbienti, se si pensa, parallelamente, alla pressoché, totale, inattuazione di un sistema che sia in grado di assicurare la tutela giurisdizionale anche alle parti economicamente più deboli”.
I costi del processo vengono divisi in due ambiti: i tributi giudiziari da un parte, quali denari che pretende lo Stato dai litiganti per prestare il servizio giurisdizionale, e gli onorari di lite, quali compensi che spettano ai professionisti che rendono la loro opera nel processo.
Si tratta di costi del tutto diversi tra loro, poiché mentre appare inevitabile che l’attività lavorativa svolta in occasione di un processo debba essere retribuita, non appare affatto scontato che lo Stato, per rendere il servizio giurisdizionale, ovvero per adempiere al suo primo e principale dovere, debba pretendere dei tributi, e li debba pretendere in via anticipata dalla parte che richiede l’intervento del giudice, in misura non certo irrilevante, e a prescindere dall’esito della lite.
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Sotto il profilo dei tributi giudiziari, l’autore si pone allora i seguenti interrogativi: “-E’ corretto che il servizio giudiziario abbia un costo in termini di tributi, e se sì con quali limiti e in che misura? – E’ corretto che l’incidenza tributaria sul processo civile non tenga conto, se non in misura irrilevante, della diversità dei vari procedimenti? –E’ corretto che questi costi debbano essere sempre e comunque anticipati dalla parte che ha la necessità dell’intervento giurisdizionale? –E’ corretto che, stante le lungaggini del processo ordinario di cognizione, la parte che abbia anticipato i costi processuali possa recuperarli solo al termine della lite? –E’ corretto, infine, che l’esecuzione forzata infruttuosa non consenta alla parte già pregiudicata dall’inattuazione del proprio diritto sostanziale, almeno il ristoro dei tributi giudiziari anticipati?”.
L’autore, premesso che il testo ha (anche) lo scopo di “sollecitare la sensibilità di tutti gli operatori giuridici sulla necessità di porre maggiore attenzione ai rapporti tra processo civile e pressione fiscale”, conclude per l’illegittimità dei tributi giudiziari, ricordando sul punto un giurista dell’ottocento quale MANCINI (in Mancini-Pisanelli-Scialoja, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, Torino, 1855, II, 9), per il quale “La giustizia standosi al rigore dei principi, esse debbe gratuita”.
Ed anzi, l’opera può considerarsi soprattutto un manifesto contro i tributi giudiziari, che sono criticabili sotto ogni profilo cui può osservarsi un fenomeno giuridico: sono criticabili con riferimento all’an, poiché la giustizia dovrebbe essere gratuita e senza costi; sono criticabili con riferimento al quantum, perché la giustizia non può pretendere tributi così elevati e forse maggiori allo stesso costo del servizio; ed infine sono criticabili con riguardo al quomodo, perché è contrario ad ogni equilibrio e ad ogni senso della misura pretendere l’anticipazione del tributo dalla parte che potrebbe anche non essere tenuta al pagamento, lasciando altresì su di essa ogni rischio in ordine alla ripetizione delle somme anticipate.
Sul tema delle spese legate alla retribuzione dei professionisti e all’esito della lite, anche ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il testo è diviso in quattro capitoli, e viene affrontato sia de iure condito, con l’analisi della giurisprudenza e dottrina esistente, sia de iure condendo: il primo capitolo è dedicato al tema dei costi processuali e alla loro anticipazione (art. 90 c.p.c., oggi sostituito dal t.u. in materia di spese di giustizia, d. lgs. 30 maggio 2002 n. 115); il secondo al principio di soccombenza e alle tecniche di ripetizione delle spese giudiziali dalla parte vittoriosa a quella soccombente (art. 91 c.p.c.); il terzo alle eccezioni che l’ordinamento ha posto a tale regola e ai temi connessi a ciò (art. 92 c.p.c.); ed infine un quarto al tema della responsabilità processuale aggravata e degli illeciti processuali in genere, che obbligano la parte soccombente non solo al pagamento delle spese processuali ma anche al risarcimento dei danni (art. 96 c.p.c.).
Ai quattro capitoli seguono osservazioni conclusive.
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L’autore è poi tornato sul tema dell’illiceità delle imposizioni fiscali e tributarie quali condizioni per l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale soprattutto negli scritti: Id. La recente riforma delle locazioni, l'adempimento dei doveri fiscali e l'esercizio dei diritti civili, Foro it., 1999, I, 151 e ss.; Id., Contro i tributi giudiziari, Foro it., 2001, I, 1807 e ss.
Ed inoltre l’autore è tornato sui più generici temi relativi alle spese giudiziali civili soprattutto nei successivi scritti: Id. Il regime delle spese nell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione Foro it., 1998, I, 329 e ss.; Id., Conciliazione, arbitrato e spese processuali (note a margine del progetto Folena), Questione giustizia, 1999, 1036 e ss.; Id., La provvisoria esecuzione della condanna alle spese del giudizio (ovvero l'attore che ha ragione non recupera le spese fino al passaggio in giudicato della sentenza?), Foro it. 2001, I, 160 e ss.; Id., Il contributo unificato di iscrizione a ruolo (istruzioni per l'uso), Foro it., 2002, V, 75 e ss.; Id., Ancora sul contributo unificato di iscrizione a ruolo, Foro it., 2002, V, 458 e ss.; Id., Tariffe forensi (punti fermi e prospettive), Foro it., 2003, I, 2320 e ss.; Id., La liquidazione delle spese giudiziali civili, Foro it., 2006, I, 1476 e ss.; Id., Il decreto Bersani e le tariffe forensi, Foro it., 2007, V, 24 e ss.; Id., Il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, Foro it., 2008, I, 1529.
L’autore ha poi in corso di pubblicazione la voce Responsabilità processuale, per il dizionario di diritto privato diretto da Natalino Irti per i tipi di Giuffrè.