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Con l’approvazione della legge 29 marzo 2001 n. 134 viene introdotto per la prima volta in Italia il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili ed amministrativi.
Precedentemente tale patrocinio era previsto solo con riferimento ai processi penali in forza della legge 30 luglio 1990 n. 217.
Con l’approvazione della legge 29 marzo 2001 n. 134 l’autore pubblica immediatamente il commento in Id., Modifica alla legge 30 luglio 1990 n. 217 recante istituzioni del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, 2002, 124 e ss., sottolineando soprattutto come la stessa fosse in attuazione (seppur con un certo ritardo) dell’art. 24, 3 ° comma Cost., per il quale devono essere “assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Ma la legge, prima della sua entrata in applicazione, viene conglobata, unitamente ad altre leggi e regolamenti, nel successivo t.u. in materia di spese di giustizia, d. lgs. 30 maggio 2002 n. 115, che entra in vigore il 1 luglio 2002.
Il testo unico non si limita a dare ordine alle varie normative relative ai costi di giustizia, ma interviene altresì con talune modificazioni sulle precedenti leggi e regolamenti, e ciò vale anche per la legge 134/01 istitutiva del patrocinio a spese dello Stato nei processi civili ed amministrativi.
Si pone così, di nuovo, l’esigenza di provvedere ad un commento non già della l. 134/01, che aveva introdotto nella l. 217/90 gli artt. da 15 bis a 15 noniesdecies, bensì del t.u. in materia di spese di giustizia, che al contrario disciplina il medesimo fenomeno negli artt. da 79 a 89 (dedicati in generale al patrocinio a spese dello Stato) e poi negli artt. 119-145 (dedicati specificamente al patrocinio a spese dello Stato nei processi civili ed amministrativi).
Il testo, dopo una premessa che pone in evidenza le differenza tra la l. 134/01 e il t.u. d. dgs. 115/02, e sottolinea le possibili questioni di costituzionalità che la nuova legge pone, procede con la tecnica del commento, articolo per articolo, in una ottica volta ad assicurare, anche nei casi dubbi, la tutela giurisdizionale ai soggetti meno abbienti, ed anzi anche ad immaginare talune estensioni di applicazione delle nuove norme, come nei settori dell’attività stragiudiziale, e nei procedimenti amministrativi di tipo “giustiziale”.
Particolare spazio viene poi dato al nuovo ruolo assegnato ai Consigli degli ordini, quali primi giudici dell’ammissione o meno del soggetto non abbiente al patrocinio a spese dello Stato, e all’avvocatura globalmente considerata.
L’autore è poi tornato su questi temi nei separati scritti: Id., L'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato e i nuovi servizi di informazione e consulenza presso i consigli degli ordini, Foro it., 2002, I, 2950 e ss.; Id., Ultimissime in tema di patrocinio a spese dello Stato, Foro it., 2003, I, 650 e ss.
Scritti sul patrocinio a spese dello stato si trovano anche nel manuale Id., Ordinamento giudiziario e forense, Milano, 2007, 369 e ss.; e in Id., Il patrocinio a spese dello Stato, in Testi e questioni di ordinamento giudiziario e forense, a cura di S. Panizza, A. Pizzorusso, R. Romboli, Pisa, Edizioni Plus, 2022, 359 e ss